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InQuadriamo il diritto Disservizi sui treni. Pesanti sanzioni per le imprese ferroviarie

pendolari

Cari Lettori,

oggi, con InQuadriamo il diritto, affronteremo un tema molto caro ai lettori di PaginaQ, e che sarà di sicuro interesse per la nostra amica di AnnuncioRitardo, che ogni settimana ci racconta avventure e sventure dei pendolari italiani.

Finalmente una buona notizia per tutti coloro che sono costretti a viaggiare in treno per motivi di lavoro o di studio e, in generale, per chiunque debba usare il treno come mezzo di trasporto: la settimana scorsa è entrato in vigore il decreto legislativo n. 70 del 2014 (trovate il testo integrale qui), che prevede una serie di importanti sanzioni per le violazioni dei diritti dei passeggeri che utilizzano il trasporto ferroviario.

Si prevede, in particolare, che ogni passeggero che lamenti un disservizio può presentare (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) un reclamo ad un particolare ufficio – chiamato “Organismo di controllo” – il quale dovrà accertare la sussistenza del disservizio ed irrogare le eventuali sanzioni a carico dei responsabili del disservizio.

Le sanzioni previste a carico delle imprese del trasporto ferroviario per l’inosservanza dei diritti dei passeggeri sono molteplici. È prevista, ad esempio, una sanzione che può arrivare anche fino a 1.000 euro nel caso in cui non sia riconosciuta ai passeggeri la possibilità di trasportare le biciclette a bordo del treno.

È previsto, inoltre, che i canali e le modalità di vendita dei biglietti (quindi, biglietterie, distributori automatici di biglietti ecc.) debbano essere di ampia accessibilità e facili da utilizzare (per la violazione di questo diritto del passeggero sono previste sanzioni che arrivano anche fino a 20.000 euro), e che, qualora non sia disponibile nella stazione di partenza (o nelle immediate vicinanze) un punto di vendita dei biglietti, questi devono essere rilasciati a bordo del treno senza alcun sovrapprezzo (per la violazione di questo diritto del passeggero sono previste sanzioni fino a 5.000 euro).

È previsto, poi, che debba essere garantita “l’accessibilità al trasporto ferroviario, l’assistenza nelle stazioni e l’assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta”, e che la violazione di tale obbligo di assistenza possa portare al pagamento di sanzioni fino a 1.000 euro. Ancora, e qui tocchiamo veramente uno dei tasti più dolenti del trasporto ferroviario italiano, per l’inosservanza dell’obbligo di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o di interruzione del viaggio è prevista una sanzione che può arrivare anche fino a 10.000 euro per ogni singola violazione.

La nuova disciplina stabilisce, inoltre, che l’importo delle sanzioni possa variare, tra la somma minima e quella massima previste dalla legge, anche in relazione alla gravità ed alla eventuale reiterazione della violazione, alle azioni eventualmente poste in essere per eliminare o attenuare il disservizio e al numero dei passeggeri danneggiati dal disservizio stesso.

Quelle che ho appena descritto sono delle vere e proprie sanzioni amministrative, e non delle forme di risarcimento del danno, per cui tutti gli importi sopra indicati non andranno, ovviamente, a finire nelle tasche dei viaggiatori che hanno subito l’inefficienza del servizio ferroviario.

I viaggiatori, per ottenere un’effettiva tutela ed un risarcimento del danno, dovranno in ogni caso proporre un reclamo, eventualmente rivolgersi all’Organismo di controllo e, se niente di tutto ciò funziona, rivolgersi ad un avvocato per tutelare i propri diritti.

È certo, però, che da oggi le imprese ferroviarie dovranno prestare molta più attenzione alla qualità dei servizi offerti, perché, se il “servizio” si trasforma in “disservizio”, sono in agguato sanzioni assai care!

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

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Scritto da:

Pubblicato il: 28 maggio 2014

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 1098 persone

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2 risposte a: InQuadriamo il diritto Disservizi sui treni. Pesanti sanzioni per le imprese ferroviarie

  1. avatar Roberto scrive:

    Gentile Dottoressa
    l’entrata in vigore di questo decreto legislativo è senz’altro una cosa buona e non finiremo mai di ringrazialrLa
    (non solo per questo) per averci messo al corrente.
    Ho l’impressione però che spesso rimarrà lettera morta se i viaggiatori no prenderanno pienamente coscienza dei loro diritti, perchè certe volte la burocrazia ti smonta e si preferisce lasciar perdere, in quanto spesso l’efficacia degli organi preposti sembra scarsa. (pro domo loro)
    Comunque grazie

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Caro Lettore,
      la Sua osservazione è giustissima: se gli strumenti di tutela esistono, ma nessuno li conosce, è come se fossero davvero lettera morta. E’ fondamentale sapere quali sono i mezzi che si possono usare per far valere i propri diritti, ed è anche per questo che mi piace tenere questa rubrica … nel mio piccolo (anzi, piccolissimo!) provo a dare qualche “dritta di diritto”, e quando ricevo commenti così gentili come il Suo capisco che sto facendo qualcosa di utile!
      Grazie a Lei, quindi.
      Francesca Bonaccorsi

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