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InQuadriamo il diritto L’adozione internazionale

adozione

Cari lettori,
oggi, con InQuadriamo il diritto, vedremo che cos’è l’adozione internazionale e quali sono le tappe principali che una coppia che intenda adottare un bimbo deve affrontare.

L’adozione internazionale è disciplinata dalla legge n. 184 del 1983 ed è attualmente concessa alle sole coppie di coniugi sposati da almeno tre anni e non separati (si può derogare al requisito della durata triennale del matrimonio qualora i coniugi siano sposati da minor tempo ma dimostrino di aver convissuto insieme, in modo stabile e continuativo, per almeno tre anni prima del matrimonio). L’età degli aspiranti genitori adottivi deve superare di almeno 18 anni e di non oltre 45 anni l’età del bambino che si vuole adottare (si può derogare al requisito della differenza di età in alcune circostanze ben particolari). Al momento, in Italia l’adozione è consentita ad una singola persona (quindi, non ad una coppia) solo in casi eccezionali (ad esempio, si può consentire alla zia l’adozione del nipote nel caso in cui il bambino sia orfano di entrambi i genitori e si dimostri che la zia è la persona che meglio può occuparsi della crescita e dello sviluppo del nipote). Infine, e si tratta senza dubbio del requisito più importante, la coppia di aspiranti genitori deve essere “affettivamente idonea e capace di educare, istruire e mantenere” il bambino (attenzione, “affettivamente” non è un refuso in luogo di “effettivamente”: la legge, usando una terminologia poco giuridica ma sicuramente efficace, parla di una vera e propria capacità “affettiva” dei genitori).

Se questi sono, a grandi linee, i requisiti che deve avere la coppia di aspiranti genitori adottivi, vediamo ora più nel dettaglio quali sono i passi che si devono compiere per adottare un bambino.

Il primo passo che una coppia deve compiere per adottare un bimbo straniero è quello di presentare una “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale dei minori. Entro 15 giorni dalla presentazione di questa dichiarazione il Tribunale trasmette tutta la documentazione relativa alla coppia di aspiranti genitori ai servizi sociali territorialmente competenti. Questi ultimi dovranno, a loro volta compiere una serie di analisi per valutare la situazione personale e familiare dei coniugi e la loro idoneità a crescere un figlio adottivo. All’esito di tale valutazione, i servizi sociali invieranno una relazione al Tribunale dei minori, nella quale spiegheranno i motivi per i quali ritengono o non ritengono che la coppia sia idonea all’adozione. Qualora tale relazione abbia esito positivo, il Tribunale – se non deve disporre ulteriori approfondimenti, e se ritiene esaustiva, completa e corretta l’analisi svolta dai servizi sociali – rilascia agli aspiranti genitori un decreto di idoneità all’adozione.

Esaurita questa fase che potremmo definire come “preliminare”, e che spesso richiede tempi anche abbastanza lunghi, inizia la vera e propria fase “attiva”. Entro un anno dall’ottenimento del decreto di idoneità, infatti, i coniugi devono obbligatoriamente rivolgersi ad un ente autorizzato allo svolgimento di tutte le pratiche relative all’adozione internazionale (a questo indirizzo internet trovate l’elenco aggiornato degli enti autorizzati: http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati.aspx). Il compito dell’ente autorizzato è quello di affiancare i futuri genitori durante tutto il percorso che porta all’adozione, curando lo svolgimento di tutti gli adempimenti pratici e burocratici nel loro interesse. E’ in questa fase, che può durare anche molti mesi, che gli aspiranti genitori iniziano gli incontri, importantissimi e delicatissimi, con il bambino da adottare. Se, all’esito di questi incontri, si riscontra che l’adozione corrisponde all’interesse del bambino (interesse preminente e assolutamente centrale in tutta la procedura di adozione), e che la coppia di aspiranti genitori è adatta ed “affettivamente idonea”, sotto ogni profilo, a crescere, educare, mantenere e prendersi cura del bambino, l’adozione può giungere alla sua fase conclusiva.
Se tutti i pareri necessari per l’adozione sono positivi, il bambino è autorizzato ad entrare in Italia (il viaggio è sempre fatto, quando possibile, insieme ai suoi genitori adottivi): qui il Tribunale dei minori dichiara conclusa la procedura di adozione ed ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Da quel momento, il bambino è a tutti gli effetti cittadino italiano e, soprattutto, è un nuovo membro della sua nuova famiglia.

Appena un mese fa è stato pubblicato il Report annuale della Commissione per le Adozioni Internazionali (lo trovate QUI).

Da questo interessantissimo report emerge che i tempi dell’adozione non sono brevi, anzi, se si considera il coinvolgimento emotivo che questa comporta per i futuri genitori, si può dire che sono veramente lunghissimi: in media passano circa 3 anni e mezzo per arrivare alla conclusione di questo lungo percorso (ma in molti casi si superano i 5 anni!), ed è anche per questo motivo che l’età media dei genitori adottivi è sempre abbastanza alta (circa 42 anni per i padri e circa 40 anni per le madri). Dal report emerge anche che l’età media dei bimbi adottati è di circa 5 anni (per la precisione, il 5,4% dei bambini adottati ha meno di un anno, il 42,1% ha tra uno e quattro anni, il 43,8% ha tra cinque e nove anni e l’8,8% ha più di dieci anni): di loro, oltre il 60% è maschio, e poco più del 39% è femmina. Sempre da questo report emerge, infine, un dato che mi fa molto piacere ricordare: nel corso del 2013 sono state portate a termine, in Italia, 2.291 adozioni internazionali, e di queste ben 299 sono state concluse proprio in Toscana, seconda regione in Italia per numero di minori adottati … un altro aspetto senza dubbio molto bello della nostra regione!

Vi aspetto alla prossima,
Francesca Bonaccorsi

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Pubblicato il: 21 maggio 2014

Argomenti: Diritto, InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 1234 persone

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