MENU

InQuadriamo il diritto Street Control: che cosa è, come funziona

multa1

Cari lettori,
con il sesto appuntamento di InQuadriamo il diritto iniziamo il nostro “viaggio” nel mondo delle sanzioni per violazione del Codice della Strada.

Come è stato segnalato ieri su paginaQ, da qualche giorno è entrato in funzione, anche nella nostra città, lo Street Control. Si tratta di uno strumento dotato di fotocamere e videocamere che, installato sulle volanti della Polizia Municipale, consente di riprendere la targa e gli altri dati relativi al veicolo ed al luogo ove questo viene “fotografato”, di trasmettere questi dati ad una centrale operativa e di elevare, così, in maniera veloce ed automatica le multe per divieto di sosta.

Il fine che, in questo modo, l’amministrazione locale si propone di raggiungere è certamente importante: eliminare, per la città di Pisa, il problema della “sosta selvaggia” (auto parcheggiate in doppia o addirittura tripla fila, lasciate in sosta sui marciapiedi o lungo le piste ciclabili ecc.).

Tuttavia, l’utilizzo dello Street Control potrebbe, in determinate circostanze, portare ad elevare multe facilmente annullabili. Vediamo, allora, quali sono i casi in cui le sanzioni rilevate tramite Street Control possono essere oggetto di impugnazione.
Oltre alle motivazioni che possono valere, in via generale, per impugnare ogni tipo di infrazione al Codice della Strada (pensate, ad esempio, all’esimente dello “stato di necessità”: Caio abbandona l’auto in divieto di sosta perché colto improvvisamente da un infarto), nel caso delle sanzioni elevate con lo Street Control occorre innanzitutto verificare se, lungo il tratto di strada ove è stata rilevata l’infrazione, era presente un regolare cartello di divieto di sosta (attenzione: il cartello deve essere presente anche dopo ogni incrocio stradale, perché, altrimenti, il divieto di sosta non è più valido nel tratto stradale successivo all’incrocio).
Inoltre, occorre verificare se, all’interno della auto “sanzionata”, era presente il conducente del veicolo: in quest’ultimo caso, infatti, la multa sarà valida solo se lungo la strada ove è stata rilevata vi era uno specifico segnale stradale di divieto di sosta e di fermata (se era presente solo il semplice segnale di divieto di sosta la multa non può essere elevata perché l’autovettura ferma con il conducente ancora a bordo è, tecnicamente parlando, in una situazione di “fermata” e non di “sosta”).
Infine, occorre verificare se il conducente del veicolo si trovava nelle immediate vicinanze dell’auto “sanzionata”. Quest’ultimo è, senza dubbio, il punto più delicato da analizzare in relazione alle multe elevate con lo Street Control. L’art. 201 del Codice della Strada consente, infatti, la «contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo». Ciò significa che, se il conducente si trova nelle immediate vicinanze del veicolo, la sanzione gli va immediatamente contestata (gli agenti accertatori devono, in altre parole, scendere dalla volante per contestare personalmente la sanzione al conducente), e se la multa viene spedita a casa senza che sia stata preventivamente direttamente e immediatamente contestata al trasgressore se ne può chiedere l’annullamento.
In sintesi: non si realizza proprio una violazione del divieto di sosta (e, quindi, non si può elevare la relativa sanzione) se all’interno dell’auto era presente il conducente (in questo caso la sanzione potrà essere elevata solo per violazione del divieto di fermata e solo se, lungo la strada, era presente un segnale di divieto di fermata).
Si realizza, invece, una violazione del divieto di sosta se il conducente si trova fuori dall’auto, ma in questo caso la violazione deve essere immediatamente contestata dagli agenti accertatori (che dovranno avvicinare personalmente il conducente per contestare l’infrazione) e non sarà possibile utilizzare lo Street Control in modalità completamente automatica, senza l’intervento diretto degli agenti accertatori.
Su questo profilo si è espresso, molto chiaramente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota del 3 maggio 2012, nella quale si afferma testualmente che “i sistemi di videosorveglianza, mentre possono essere idonei a dimostrare l’avvenuta violazione, non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale, e pertanto non risulterebbe giustificata la contestazione non immediata”.

Ovviamente, al di là di tutti i possibili motivi di impugnazione delle multe elevate con questo nuovo sistema, resta sempre valido un solo ed unico consiglio: mai lasciare l’auto in divieto di sosta … meglio parcheggiarla un po’ più lontano, e farsi un pezzo di strada a piedi (che con l’arrivo della bella stagione può essere anche piacevole) piuttosto che correre il rischio di essere “pizzicati” dall’occhio dello Street Control!

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

Download PDF

Scritto da:

Pubblicato il: 12 marzo 2014

Argomenti: Diritto, InQuadriamo il diritto, Pisa, Quaderni

Visto da: 5430 persone

Post relativi

6 risposte a: InQuadriamo il diritto Street Control: che cosa è, come funziona

  1. avatar Pompeo scrive:

    Gentile Avvocato
    ma gli agenti che passano con lo Street Control, e non vedono nessuno in auto, non è che possono scendere dalla volante e chiedere a qualche passante o qualcuno fermo nei pressi della macchina ferma, se questi è il conducente o no.Comunque non si può calcolare il tempo effettivo della sosta, perchè pur essendo il conducente vicino, l’auto potrebbe trovarsi lì da ore, come succede spesso, magari con le 4 frecce accese
    cordialmente

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Gentile Lettore,
      effettivamente può apparire strano, ma il Codice della Strada impone proprio che gli Agenti scendano dalla volante per vedere se, nelle vicinanze dell’auto, si trova il conducente o il proprietario del veicolo. L’art. 201 del Codice della Strada è chiarissimo su questo punto: la contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta è consentita solo qualora sia stata effettivamente accertata l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. E l’effettiva assenza di tali soggetti può essere accertata solo dall’intervento diretto e personale degli Agenti, dato che dai rilievi video-fotografici dello Street Control non si può davvero capire se, nelle immediate vicinanze del veicolo, era presente il conducente o il proprietario.
      Capita spesso di vedere gli Agenti che, prima di sanzionare un’auto in sosta vietata, fanno una breve ricognizione del luogo per capire se il conducente o il proprietario sono nelle immediate vicinanze; lo stesso deve necessariamente avvenire anche in caso di utilizzo dello Street Control.
      Peraltro, in questo senso, come precisavo nell’articolo, si è espresso molto chiaramente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella citata nota del 3 maggio 2012, afferma che i sistemi di videosorveglianza (quali lo Street Control) “non risultano idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale”.
      Quanto al riferimento che Lei fa al fatto che gli Agenti “non vedono nessuno in macchina”, Le preciso che, se a bordo dell’auto fosse presente il conducente, non si tratterebbe di una violazione del divieto di sosta ma, come precisavo nell’articolo, del divieto di fermata, che deve essere sanzionato in modo autonomo, e solo in presenza di appositi segnali di divieto.
      Infine, per quanto riguarda il fatto che l’auto potrebbe trovarsi da molto tempo in divieto di sosta, ciò non cambia i termini della questione, dato che il Codice della Strada non prevede sanzioni diverse per auto che sono in divieto di sosta da un tempo più o meno lungo: il divieto di sosta viene sanzionato in quanto tale, a prescindere dal tempo in cui esso si è protratto.
      Spero di aver chiarito i Suoi dubbi!
      Francesca Bonaccorsi

  2. avatar Arianna scrive:

    Gentile Francesca, vorrei chiedere un parere sempre in merito a questioni relative al codice della strada? Stanca di vedere, in zone indicate come pedonali dalla segnaletica verticale, transitare o sostare auto di vigili urbani/polizia/guardia di finanzia, più raramente carabinieri, ho provato a cercare qualcosa in rete e ho trovato che Il codice della strada, richiamato dai regolamenti comunali, è chiaro nell’affermare al titolo I – art. 3 comma 2 che” …omissis l’area pedonale è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; omissis…”
    Mi sa dire qualcosa in più a riguardo? Vorrei inoltre sapere cosa può fare un cittadino per chiedere alle istituzioni il rispetto delle norme.

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Gentile Lettrice,
      come ha giustamente segnalato, l’art. 3 del Codice della Strada definisce molto chiaramente l’area pedonale come quella “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi”.
      Capita, tuttavia, che molti Comuni dispongano, spesso mediante ordinanze, che l’accesso alle aree pedonali sia consentito anche ad altre tipologie di veicoli (pensi, ad esempio, ai veicoli dei residenti o ai furgoni che devono caricare e scaricare merce), diverse da quelle indicate dal Codice della Strada. Bisognerebbe, quindi, verificare se il Comune di Pisa, nell’istituire le varie aree pedonali, ha previsto che in esse possano transitare i veicoli appartenenti alle Forze dell’Ordine anche nei casi in cui non siano in servizio di emergenza. Le ordinanze che si possono reperire in internet non contengono tale estensione, ma non escludo che questa deroga sia prevista in altre ordinanze che non sono consultabili su internet.
      Il suggerimento che Le posso dare è, quindi, di chiedere, anche tramite una semplice istanza di accesso agli atti, di poter visionare tutte le ordinanze istitutive o modificative delle aree pedonali, in modo tale da poter verificare se, in esse, sono previste deroghe a favore dei mezzi appartenenti alle Forze dell’Ordine. Credo proprio che queste deroghe siano state regolarmente previste dal Comune di Pisa e che, quindi, il transito dei veicoli da Lei menzionati nelle zone pedonali sia comunque regolare anche quando i mezzi non sono in servizio di emergenza. Tuttavia, per averne l’assoluta certezza, bisognerebbe verificare il testo di queste ordinanze.
      A disposizione per ulteriori chiarimenti,
      Francesca Bonaccorsi

  3. avatar Arianna scrive:

    Gentile Francesca, la ringrazio, ma a questo punto c’è un’altra cosa che non capisco. Come è possibile che delle ordinanze possano allargare le maglie di una legge. Cercando in rete avevo infatti trovato che rispetto a questa norma si potevano mettere paletti più restrittivi, limitando per esempio il transito anche alle biciclette, ma non allargare le maglie. Provo a spiegare meglio il mio dubbio: il codice della strada pone un limite di velocità, vuol dire che un ordinanza comunale può alzare questo limite? Rispetto alla norma di mio interesse, che mi definisce chiaramente quali sono le caratteristiche e specifica che i comuni possono introdurre ulteriori restrizioni, come è possibile che possano introdurre deroghe? la ringrazio Arianna Sarti

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Gentile Lettrice,
      in realtà, nel caso dell’individuazione delle zone pedonali, lo stesso Codice della Strada ad ammettere possibili deroghe, nel senso sopra indicato.
      Consideri, ad esempio, che l’art. 7, comma 4, del Codice della Strada prevede che “nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele”.
      Ciò significa che anche in presenza di una zona pedonale (che altro non è che una zona ove è presente un divieto permanente alla circolazione) è possibile accordare permessi (quindi, deroghe) subordinate a speciali condizioni. Ed è proprio quello che, in moltissime città italiane, viene fatto tramite ordinanza.
      Si tratta sì di una deroga, ma di una deroga che è comunque autorizzata dallo stesso Codice della Strada (in effetti nella mia prima risposta non avevo precisato che le ordinanze si fondano pur sempre su “autorizzazioni” dettate dal Codice della Strada).
      A disposizione per ulteriori chiarimenti!
      Cordiali saluti,
      Francesca Bonaccorsi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ricevi paginaQ per email

Ciao!
Iscriviti alla newsletter di Pagina Q
Se lo farai ci aiuterai a far vivere l’informazione nella nostra città e riceverai la versione mail del quotidiano.
Naturalmente non cederemo a nessuno il tuo indirizzo e potrai sempre annullare la tua iscrizione con un semplice click sul link che troverai in ogni nostra mail.