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inQuadriamo il diritto Il rapporto genitori – figli secondo il codice civile

Keoni-Cabral-flickr

Con l’ultimo appuntamento dedicato al rapporto tra genitori e figli affrontiamo come il codice civile lo disciplina in caso di separazione e divorzio dei genitori


Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto restiamo sempre in materia di rapporto tra genitori e figli per vedere in che modo questo rapporto è disciplinato dal codice in caso di separazione e divorzio dei genitori.

Il codice prevede innanzitutto che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e, novità molto significativa, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni, bisnonni ecc.) e con i parenti di ciascun genitore.

In caso di separazione o divorzio dei genitori, il giudice dovrà valutare, nell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, se sia possibile affidare i figli a entrambi i genitori (affidamento condiviso). Qualora ciò non sia possibile (ad esempio a causa di impedimenti lavorativi o personali di uno dei genitori) il giudice deve stabilire a quale dei due genitori debbano essere assegnati i figli (affidamento esclusivo), determinando però anche in che modo l’altro genitore (non affidatario) potrà vedere e frequentare i figli. Se, poi, anche quest’ultima soluzione non appare percorribile (ad esempio perché nessuno dei due genitori risulta adatto ad un affidamento esclusivo) il giudice potrà valutare ogni altra alternativa, compreso l’eventuale affidamento dei figli a parenti, case famiglia ecc (affidamento familiare). Ovviamente, ciascuno dei due genitori potrà, in qualsiasi momento, chiedere la modifica dell’affidamento condiviso, dell’affidamento esclusivo o dell’affidamento a terzi, dimostrando al giudice che sono mutate le condizioni che avevano portato ad assumere una determinata scelta.

Inoltre, il codice prevede che, fatti salvi eventuali accordi diversi liberamente presi dai genitori, ciascuno di essi debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In quest’ottica il giudice potrà anche imporre ad uno dei due genitori di versare un assegno periodico per il mantenimento dei figli: in tal caso, l’importo dell’assegno verrà determinato tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita che aveva il figlio prima della separazione o del divorzio dei genitori, del tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e dell’importanza, sotto il profilo economico, dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Inoltre, il giudice potrà disporre che il genitore versi un assegno anche in favore dei figli maggiorenni che non siano ancora indipendenti dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda la casa familiare (ossia quella dove i genitori, quando erano ancora conviventi, avevano stabilito la loro vita familiare), la legge precisa che questa debba essere assegnata ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Ovviamente, di questa assegnazione si terrà conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

Propedeutico all’adozione di tutti questi provvedimenti è, infine, l’ascolto del figlio.
Il codice civile prevede, infatti, che prima dell’emanazione di tutti questi provvedimenti il giudice debba ascoltare il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche quello di età inferiore, se capace di discernimento (l’ascolto sarà evitato solo quando sia contrario all’interesse del minore o palesemente superfluo).

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

 

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Pubblicato il: 8 aprile 2015

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 767 persone

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