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InQuadriamo il diritto Il testamento biologico: che cosa è, quale contenuto può avere

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Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto proseguiamo il percorso già iniziato due settimane, entriamo nel “vivo” dell’argomento e parliamo di testamento biologico.

Con il termine “testamento biologico” (ma spesso si usano anche i termini “direttive anticipate” o “dichiarazioni anticipate di trattamento”) si fa riferimento ad “un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato (questa è la definizione data dal Comitato Nazionale per la Bioetica nel 2003). Il testamento biologico è, dunque, uno strumento che tende ad assicurare continuità alla relazione di cura ed al fondamentale dialogo medico-paziente anche quando quest’ultimo non è più in grado di esprimere il suo consenso o il suo dissenso informato.

Ad oggi non esiste ancora, in Italia, una legge che disciplini in modo unitario ed organico questa materia: molti disegni di legge sono stati depositati in Parlamento, spesso in concomitanza con alcuni casi giurisprudenziali di notevole risalto mediatico (penso ai casi di Eluana Englaro o di Piergiorgio Welby), ma nessuno di questi si è mai trasformato in legge. Ciò non toglie, peraltro, che il testamento biologico sia già oggi in vario modo “regolamentato” in Italia, dato che moltissime fonti normative disciplinano, sotto vari aspetti e a vari livelli, il contenuto e la validità del testamento biologico. Non è possibile richiamare qui tutte le norme (la Costituzione italiana, la Convenzione di Oviedo, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europee, il nostro Codice Civile ecc.) che consentono di dare un fondamento giuridico al testamento biologico: pensate, ad esempio, che oggi anche il nuovo Codice di Deontologia medica italiano stabilisce all’art. 35 che “il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato”, ed all’art. 38 prevede espressamente che “il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive ad un’informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali”.

Se, quindi, di testamento biologico già oggi si può parlare anche a livello giuridico, vediamo quale contenuto può avere questo documento.

In linea di massima, il testamento biologico può avere ad oggetto moltissime richieste di carattere medico-sanitario. Con questo documento si può, ad esempio, chiedere di essere o di non essere sottoposti ad un determinato trattamento sanitario (ad esempio, una trasfusione di sangue o una chemioterapia). Si può, inoltre, chiedere di essere o di non essere sottoposti ad idratazione ed alimentazione artificiali: mentre sino a qualche tempo fa qualcuno sollevava dei dubbi circa la possibilità di una simile opzione, oggi questa obiezione sembra ormai definitivamente superata. E’ stato, infatti, ormai chiaramente affermato che l’alimentazione e l’idratazione artificiale sono dei veri e propri trattamenti sanitari e, come tali, devono essere preceduti e costantemente accompagnati dal consenso del paziente. Allo stato attuale della legislazione italiana è, invece, da escludersi che nel testamento biologico si possano inserire richieste di eutanasia diretta attiva (ad esempio, non si potrà chiedere che il medico pratichi un’iniezione letale al paziente malato), così come non si potranno inserire richieste volte ad ottenere un forzato accanimento terapeutico.

La prossima settimana vedremo insieme quale validità e quale vincolatività può essere riconosciuta al testamento biologico.

Vi aspetto alla prossima!

 

 

 

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Pubblicato il: 8 ottobre 2014

Argomenti: Quaderni

Visto da: 748 persone

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