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InQuadriamo il diritto Il minore e il consenso informato: chi decide per le cure mediche?

ospedale

Cari Lettori,
raccogliendo il suggerimento di un attento Lettore, oggi con InQuadriamo il diritto continuiamo ad analizzare il problema del consenso e del dissenso alle cure mediche con riferimento, in particolare, alle cure prestate ai minori, ossia ai bambini e ai ragazzi di età inferiore ai diciotto anni. Si tratta, come ben potrete immaginare, di un argomento molto delicato, nel quale entrano in gioco, e talvolta anche in conflitto, più volontà: quella del minore e quella dei suoi genitori o rappresentanti legali.

In linea di massima, il primo elemento da valutare in queste ipotesi è la capacità di discernimento del minore in relazione al singolo trattamento medico al quale deve essere sottoposto. Si deve, in altri termini, capire se il piccolo paziente è sufficientemente maturo per capire qual è il tipo di patologia di cui soffre, quali sono i trattamenti medici ai quali dovrebbe sottoporsi, quali sono le conseguenze, i benefici e i rischi di questi trattamenti ecc. Si tratta di un’analisi che deve essere sempre fatta caso per caso, e che deve portare a considerare una molteplicità di aspetti. Non si può, ad esempio, affermare a priori che un ragazzino di quattordici anni ha o non ha capacità di discernimento in ordine alle cure mediche: la valutazione deve essere sempre condotta in relazione al singolo paziente, alla sua peculiare storia clinica, alla sua particolare situazione familiare ecc.

Fatta questa generale premessa, si può affermare che per i bambini che sono così piccoli da essere totalmente privi di capacità di discernimento, la volontà dei genitori gioca un ruolo quasi sempre essenziale. Se un neonato di sei settimane deve essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ovviamente i suoi genitori saranno i primi a dover dare, per conto del figlio, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario. Solo in casi eccezionali il consenso dei genitori può essere sostituto (a seguito di un provvedimento del Tribunale) dal consenso di altri soggetti (ad esempio, i medici dell’ospedale dove è in cura il bambino): pensate, ad esempio, all’ipotesi in cui padre e madre soffrano di una grave dipendenza da alcool o da droghe che li rende assolutamente incapaci di prendere le decisioni relative al figlio.

Per i ragazzi che, invece, sono perfettamente in grado di comprendere la portata della loro patologia e del trattamento medico al quale dovrebbero essere sottoposti, la questione si fa più delicata, perché questa volta è la loro volontà a giocare un ruolo determinante. Già da tempo la legge riconosce che, in determinate circostanze, il minore possa chiedere di essere sottoposto ad un trattamento sanitario anche contro il parere dei genitori o addirittura a loro insaputa (in quest’ottica si muove, ad esempio, la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza). Oggi, poi, il nuovo codice deontologico medico prevede espressamente che il medico deve tenere “in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano”, e “in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati” deve ricorrere “all’Autorità competente”.

Ebbene, forse non tutti sanno che proprio alla luce di questi principi (e di tanti altri che, per evidenti ragioni di carattere pratico, non posso stare ad elencare in questo breve articolo!) la Provincia di Pisa ha adottato ormai da cinque anni un modello di “D.A.T.”, ossia di “Dichiarazione Anticipata di Trattamento sanitario” (e vedremo meglio la prossima settimana che cosa si intende con questo termine) ed un relativo disciplinare tecnico, nel quale si prevede espressamente che “il minore che abbia raggiunto la capacità di discernimento può essere autorizzato dal Giudice Tutelare a presentare la D.A.T., in casi eccezionali di necessità ed urgenza, su parere del medico che lo ha in cura e, purché gravi ragioni non lo sconsiglino, sentiti i genitori” (qui trovate tutte le informazioni relative a questo documento).
Come vedete, la volontà del minore deve essere sempre attentamente valutata e tenuta in forte considerazione da parte di tutti, e nel caso in cui questa contrasti con la volontà dei genitori sarà sempre possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere un provvedimento volto a tutelare il miglior interesse del minore stesso.

Vi aspetto alla prossima!

 

 foto da Flickr – Ralf  

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Pubblicato il: 1 ottobre 2014

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 872 persone

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