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InQuadriamo il diritto Auto parcheggiate, furti e danneggiamenti

parcheggio

Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto parleremo di un contratto del tutto peculiare, il contratto di parcheggio.

Quante volte vi è capitato di lasciare l’auto all’interno di un parcheggio nel quale campeggia un bel cartello dove è scritto, a chiare lettere, che la direzione declina ogni responsabilità per furti o danni alle auto? Se al vostro ritorno trovate l’auto danneggiata o saccheggiata, cosa potete fare? Potete prendervela solo con gli autori del danno, o potete sperare di ottenere un risarcimento da parte del gestore del parcheggio? Quale disciplina normativa si applica in queste ipotesi?

I tribunali sono pieni di casi come questo, e le sentenze emesse dai giudici negli ultimi anni hanno contribuito ad individuare le regole da applicare ad un contratto – il contratto di parcheggio appunto – che, pur essendo molto diffuso nella prassi, risulta ancora oggi “atipico”, perché non disciplinato dal nostro codice civile o da altre leggi. Il problema è sorto, in particolare, con riferimento a tutti quei parcheggi che presentano sistemi di controllo delle entrate e delle uscite, nei quali, generalmente, si accede dopo aver superato uno sbarramento in ingresso e dai quali, solitamente, si esce dopo aver pagato un ticket.

Si è, così, stabilito che tutte le volte in cui si presume che l’interesse dell’automobilista sia solo quello di trovare uno spazio dove lasciare l’auto in sosta, non sorge in capo al gestore del parcheggio alcuna responsabilità per la custodia del veicolo. Ciò avviene, ad esempio, quando si lascia l’auto nei parcheggi comunali (su strada o multi-piano) presenti nelle nostre città. La giurisprudenza presume, infatti, che chi parcheggia l’auto negli stalli di sosta pubblici lo fa solo perché ha un temporaneo bisogno di trovare un posto dove lasciare la macchina, e non anche perché desidera che la macchina sia costantemente custodita durante la sosta. In questi casi, quindi, se prima dell’ingresso nel parcheggio è presente e ben visibile un cartello con la scritta “parcheggio non custodito”, l’automobilista non potrà ottenere dal gestore del parcheggio alcun risarcimento in caso di furto o danneggiamento dell’autovettura.

Diverso è il caso in cui il parcheggio sia presente all’interno di aree private, come avviene nel caso dei parcheggi presenti negli aeroporti, nei centri commerciali, negli stabilimenti balneari ecc. In questi casi, infatti, la giurisprudenza presume che chi parcheggia l’auto non lo fa solo per trovare uno spazio ove lasciare la propria autovettura in sosta, ma lo fa anche (e soprattutto) per essere sicuro che, per tutta la durata della sosta, l’auto non venga danneggiata o saccheggiata. Da ciò deriva un principio molto importante: la semplice presenza del cartello “parcheggio incustodito” non vale ad esentare da responsabilità il gestore del parcheggio. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che il gestore del parcheggio non può limitarsi a “pubblicizzare” le clausole di esonero da responsabilità mediante semplici cartelli con la scritta “parcheggio incustodito”: le clausole di esonero da responsabilità sono valide solo se espressamente sottoscritte dall’automobilista. In particolare, secondo la Cassazione sono “irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia, poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente”. In questi casi, quindi, il gestore del parcheggio avrà sempre l’obbligo di custodire le autovetture (e sarà, quindi, sempre responsabile per danneggiamenti o furti nelle stesse), a meno che non abbia preventivamente fatto sottoscrivere all’automobilista una clausola con la quale quest’ultimo lo esonerava espressamente da ogni responsabilità.

Ricapitolando.
Se la macchina è parcheggiata in un’area che non prevede alcun sistema di controllo degli ingressi e delle uscite, in capo al gestore del parcheggio non potrà sorgere alcuna responsabilità in caso di danneggiamento dell’auto o furto al suo interno.

Lo stesso principio vale se la macchina è parcheggiata in un‘area che prevede sistemi di controllo degli ingressi e delle uscite, ma si tratta di un’area pubblica (come, ad es., i parcheggi multi-piano comunali presenti in moltissime città). In questo caso, infatti, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che l’esigenza dell’automobilista non è quella di garantirsi la custodia della macchina, bensì quella di lasciare per un certo tempo l’auto in sosta: nessuna responsabilità sorge, pertanto, in capo al gestore del parcheggio per furti o danneggiamenti.

Viceversa, nel caso in cui la macchina sia parcheggiata in un’area privata che prevede sistemi di controllo degli ingressi e delle uscite, il gestore del parcheggio avrà sempre l’obbligo di custodire le macchine lasciate all’interno del parcheggio, e sarà quindi sempre responsabile per danneggiamenti o furti nelle stesse, a meno che non abbia preventivamente fatto sottoscrivere all’automobilista una clausola di esonero da ogni responsabilità. In questo caso, i cartelli con la scritta “parcheggio incustodito” non avranno alcun valore e non serviranno a liberare il gestore del parcheggio dalla responsabilità nei confronti dell’automobilista.

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

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Pubblicato il: 3 settembre 2014

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 7395 persone

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