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InQuadriamo il diritto Il danno da vacanza rovinata

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Cari Lettori,
come promesso, oggi con InQuadriamo il diritto resteremo in tema di vacanze e di diritti dei vacanzieri e parleremo dell’ormai noto danno da vacanza rovinata.

Immaginate Tizio che acquista un soggiorno in un hotel appena ristrutturato con camera vista mare e, all’arrivo in albergo, gli viene rifilata una camera vista cassonetti della spazzatura in un hotel vecchio di trent’anni; pensate a Caio che prenota on line un viaggio per due persone approfittando di un’offerta commerciale e poi scopre, con amara sorpresa, che il costo del viaggio è raddoppiato a causa di nuove voci di spesa improvvisamente comparse dal nulla, e alle quali l’offerta non faceva riferimento. Pensate ancora – e qui gli esempi sono più seri – a Sempronio che sceglie un villaggio vacanze proprio perché questo prevede particolari attrezzature per persone disabili e, al suo arrivo, scopre che queste attrezzature non esistono o non sono disponibili; e immaginate ancora Mevio che, a causa di un incidente subito durante un safari, viene ricoverato d’urgenza in ospedale. Quelli che ho elencato sono sono alcuni dei tantissimi esempi che si potrebbero fare, si tratta di casi molto diversi gli uni dagli altri, eppure c’è un filo che accomuna tutte queste ipotesi: in ciascuna di esse il danneggiato ha diritto di chiedere, oltre al risarcimento di tutti i vari danni subiti, anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Ma che cosa è, allora, esattamente il danno da vacanza rovinata?

Il Codice del Turismo prevede il risarcimento di questo tipo di danno e stabilisce che, fermi restando tutti i diritti (rimborso spese ecc.) che spettano al turista qualora si verifichi un “disservizio” da parte del venditore o dell’organizzatore del pacchetto turistico (diritti che abbiamo già ampiamente visto negli ultimi appuntamenti di InQuadriamo il diritto, Qui e Qui), colui che organizza il viaggio e colui che fa eventualmente da intermediario sono tenuti, ciascuno secondo le proprie responsabilità, al risarcimento del danno causato dal mancato rispetto degli standard qualitativi del servizio venduto.

Oltre al risarcimento dei danni materiali alle cose, ed oltre al risarcimento del danno alla persona (lesioni fisiche, ad esempio), il turista avrà anche diritto di chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, ossia del pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio come occasione di piacere, di svago e di riposo e collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Attenzione però: non tutti i disagi possono dar luogo ad un danno da vacanza rovinata; non tutte le “aspettative deluse” sono meritevoli di tutela e, quindi, di risarcimento. Il Codice del Turismo precisa che l’inadempimento da parte dell’organizzatore o del venditore del viaggio deve essere di non scarsa importanza: è, quindi, sempre necessario che i disagi, lo stress e i fastidi subiti dal turista superino una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi in relazione al singolo caso concreto e sempre alla luce dei criteri di correttezza e di buona fede che tutti – compresi i viaggiatori – devono sempre rispettare.

Inoltre, sono generalmente cause di esclusione della responsabilità per il danno da vacanza rovinata i casi di forza maggiore (pensate, ad esempio, ai disagi e ai danni collegati alla necessità di isolare temporaneamente alcuni turisti dal resto del gruppo per evitare il trasmettersi di un pericoloso virus) o i casi fortuiti (pensate, ad esempio, ad un violento ed improvviso temporale che si abbatte su una struttura alberghiera rendendo temporaneamente inutilizzabili alcuni servizi di tale struttura).

Ricordate che per ottenere il risarcimento di qualsiasi tipo di danno (danno alle cose, danno alle persone, danno da vacanza rovinata), il turista deve sempre contestare immediatamente all’organizzatore del viaggio o al venditore ogni mancanza nell’esecuzione e nel corretto adempimento del contratto di viaggio. Ciò, ovviamente, al fine di consentire all’organizzatore o a chi per lui di eliminare il prima possibile ogni disservizio.
Ricordate, inoltre, che gli organizzatori e gli intermediari di viaggi sono per legge obbligati ad essere coperti da un contratto di assicurazione a favore del turista per i danni che ad esso possono essere causati, e che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito Fondo di Garanzia che, in determinate circostanze, si occupa proprio di supplire ad eventuali mancati risarcimenti. Una bella tutela in più per chi subisce un danno in vacanza!

Vi aspetto alla prossima, non mancate!
Francesca Bonaccorsi

 

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Pubblicato il: 6 agosto 2014

Argomenti: Diritto, InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 1651 persone

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