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InQuadriamo il diritto Pacchetti turistici: i diritti del viaggiatore (seconda parte)

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Cari lettori,
la volta scorsa, con InQuadriamo il diritto, abbiamo visto che cosa sono i pacchetti turistici e quali sono gli elementi essenziali che devono essere indicati al viaggiatore nella fase delle trattative e all’atto della sottoscrizione del contratto (chi volesse leggere o rileggere l’articolo lo trova qui).

Oggi, come promesso, continuiamo a parlare di pacchetti turistici e vediamo, in particolare, in quali circostanze le condizioni di viaggio possono essere modificate.

Partiamo dal costo del pacchetto turistico.
La revisione del prezzo di vendita del pacchetto turistico può essere ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto con una precisa definizione delle modalità di calcolo, e solo se sia una conseguenza della variazione (documentata e dimostrata!) del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco in porti o aeroporti o, infine, del tasso di cambio. Il prezzo del viaggio può, quindi, cambiare solo in conseguenza di una variazione di queste voci di spesa, e solo se il venditore si è espressamente riservato il diritto di modificare il prezzo: in ogni altro caso, nessuna variazione del prezzo sarà ammessa.
Ci sono, poi, altre due limitazioni alla revisione del prezzo, una di carattere quantitativo ed una di carattere temporale. Sotto il primo profilo, la revisione al rialzo del costo del pacchetto turistico non può mai essere superiore al dieci per cento del prezzo originariamente previsto: se questa soglia viene superata, l’acquirente può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso delle somme già versate. Sotto il profilo temporale, invece, la legge precisa che la revisione del prezzo non può in ogni caso mai avvenire, per nessun motivo, nei venti giorni che precedono la partenza.

Il contratto può, peraltro, subire la modifica di altri suoi elementi essenziali, diversi dal costo del viaggio (ad es., si modificano la sistemazione in albergo, il mezzo di trasporto scelto, altri servizi accessori ecc.). In questo caso, il Codice del Turismo precisa che se, prima della partenza, il venditore del pacchetto turistico ha la necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, deve darne immediato avviso scritto al turista, indicando il tipo di modifica e l’eventuale variazione del prezzo che ne consegue. Da quando viene dato questo avviso, il turista ha a sua disposizione solo due giorni di tempo per comunicare se intende accettare o meno la proposta di modifica del viaggio: se non intende accettare la proposta di modifica, può recedere dal contratto senza dover pagare alcuna penale.
Se, invece, il viaggio è già iniziato e, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può più essere effettuata, devono essere immediatamente predisposte in favore del turista (senza alcun onere aggiuntivo a suo carico) adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio. In alternativa, al turista deve essere rimborsata la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste nel contratto ed il costo di quelle che è stato possibile effettuare (il turista avrà, quindi, il rimborso delle prestazioni delle quali non ha potuto usufruire), salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Se, poi, non è proprio possibile trovare alcuna soluzione alternativa o il turista non la accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore del viaggio gli deve mettere a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza (o ad un altro luogo eventualmente stabilito), e gli deve restituire, anche in questo caso, la differenza tra il costo delle prestazioni inizialmente previste nel contratto e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

La legge riconosce, infine, alcuni particolari diritti al turista nel caso in cui questi decida di recedere dal contratto di viaggio nei casi appena visti (ossia nel caso in cui si verifichino delle modifiche al costo del viaggio o ad altri suoi elementi essenziali) o nel caso in cui il viaggio sia cancellato prima della partenza.
In queste due ipotesi, il turista ha il diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore a quello inizialmente acquistato, senza dover pagare alcun supplemento di prezzo. Il turista può chiedere, altresì, di usufruire di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore rispetto a quello originariamente acquistato, previa restituzione della differenza del prezzo. Infine, il turista che non vuole accettare nessuna di queste due opzioni può sempre chiedere il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico (ed il rimborso dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione del viaggio).

Nella prossima puntata finiremo di analizzare insieme la disciplina dei contratti di viaggio “all inclusive” e vedremo insieme quali sono i diritti che spettano al turista in caso di danno da vacanza rovinata.

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

 

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Pubblicato il: 30 luglio 2014

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 936 persone

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