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InQuadriamo il diritto Furto in albergo: le tutele per il viaggiatore

mariocutroneo-flickr

Cari Lettori,
visto che le vacanze estive si avvicinano, e che per molti sono già iniziate (e forse per alcuni anche già finite!), oggi con InQuadriamo il diritto iniziamo un itinerario tra le tutele dei diritti dei viaggiatori e, come primo argomento, affronteremo il problema della responsabilità per i furti in albergo.

Forse non tutti sanno, infatti, che esistono discipline diverse a seconda che ad essere rubate (o danneggiate) siano le cose semplicemente portate in albergo o, invece, le cose depositate in albergo.

Si considerano cose portate in albergo tutte quelle che il cliente porta con sé durante il soggiorno e che sono, ad esempio, lasciate nella camera d’albergo, negli spazi comuni e, in generale, nei locali dell’albergo (borse, valigie, vestiti, macchine fotografiche ed effetti personali in generale). Per tutti questi oggetti, il codice civile stabilisce che la responsabilità dell’albergatore in caso di furto sia limitata al valore di centro volte il prezzo pagato per il pernottamento di una notte nella camera scelta dal cliente. Così, ad esempio, se Tizio, cliente dell’albergo, lascia la propria macchina fotografica in camera, e questa gli viene rubata, l’albergatore sarà tenuto a corrispondere il valore del bene rubato. Se, però, la macchina fotografica (un modello super tecnologico e super accessoriato) vale 6.000 euro, e il costo per il pernottamento di una notte in albergo è di 50 euro, l’albergatore sarà tenuto a “risarcire” il danno nei limiti del tetto massimo di 5.000 euro (100 volte il costo della camera per una notte): per i 1.000 euro residui l’albergatore non sarà tenuto ad alcun “risarcimento”, e l’importo resterà a carico dello sfortunato viaggiatore. Per le cose che sono state semplicemente portate in albergo esiste, quindi, una vera e propria limitazione di responsabilità dell’albergatore, data dal limite massimo di “risarcimento” appena visto: questa limitazione non trova applicazione (e il risarcimento è, quindi, integrale) solo quando il furto è derivato da fatto proprio dell’albergatore o dei suoi collaboratori.

Si considerano, invece, cose depositate in albergo tutte quelle che sono espressamente consegnate in custodia all’albergatore affinché questi le conservi in apposite strutture. E’, ad esempio, depositata in albergo la preziosissima collana d’oro che una ricca coppia di viaggiatori porta con sé e che, per precauzione, viene consegnata nelle mani del direttore dell’albergo, affinché questi provveda a conservarla nella cassaforte blindata dell’hotel. In questo caso, se l’oggetto viene rubato, la responsabilità dell’albergatore è illimitata: ciò significa che questi, a meno che il furto non si sia verificato per colpa del viaggiatore o per cause di forza maggiore, sarà tenuto a risarcire il danno nella sua interezza, senza poter invocare alcun limite di valore. Attenzione: non confondete le cose che il cliente porta con sé (e che, per maggior sicurezza, decide di non lasciare “in bella vista” sul letto della camera ma di infilare all’interno della cassaforte presente nella stanza) con le cose che il cliente espressamente consegna nelle mani dell’albergatore. Per le prime vale, infatti, il limite di risarcimento del danno che abbiamo visto (100 volte il prezzo della camera per una notte), perché l’albergatore non ha la possibilità di valutare la consistenza economica dei beni. Solo per le seconde la responsabilità dell’albergatore è illimitata. L’albergatore, peraltro, può rifiutarsi di ricevere in custodia i beni che il viaggiatore vorrebbe affidargli solo in tre casi: qualora si tratti di oggetti pericolosi, qualora si tratti di cose particolarmente ingombrati e, infine, qualora il valore dei beni sia eccessivo rispetto all’importanza della struttura alberghiera (è ovvio che un ricco sceicco non potrà pretendere che il proprietario di un modesto bed and breakfast a conduzione familiare si obblighi a custodire i gioielli e le pietre preziose che sceicco e consorte hanno deciso di portare con sé!).

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

 

Foto di mariocutroneo – Flickr

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Scritto da:

Pubblicato il: 16 luglio 2014

Argomenti: Diritto, InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 5318 persone

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6 risposte a: InQuadriamo il diritto Furto in albergo: le tutele per il viaggiatore

  1. avatar Roberto scrive:

    Gentile Dottoressa
    Ma il cliente allora, per le cose portate in albergo, dovrà fare una nota e consegnarla all’albergatore? perchè il cliente potrebbe dire che gli hanno rubato questo o quello e l’albergatore dovrebbe pagare.
    Penso comunque che bisognerà esibire una denuncia fatta all’Autorità giudiziaria o no.
    La rubrica che Lei tiene su Pagina Q è molto utile per tutti,(penso) se non altro a formarci una mentalità
    e anche a darci una speranza per l’agire nella legalità in tutte le siuazioni
    Nel frattempo Le auguro buone vacanze

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Gentile Lettore,
      La ringrazio molto per i complimenti alla rubrica, sono felice di sapere che viene apprezzata e che, in qualche modo, può essere davvero utile!
      Per quanto riguarda la Sua domanda, in realtà non è necessario lasciare all’albergatore una nota delle cose portate in albergo (anche se una nota del genere potrebbe essere sicuramente molto utile) ma, in caso di furto, sarà comunque indispensabile provare di aver effettivamente portato in albergo l’oggetto di cui si lamenta la sparizione, e sarà anche indispensabile provare, sia pure indicativamente, il relativo valore. Il cliente non potrà, quindi, limitarsi ad affermare di aver portato con sé una costosissima borsa, poi misteriosamente sparita dalla stanza d’albergo, ma dovrà fornire una prova in tal senso, eventualmente anche con l’ausilio di testimoni, scontrini di acquisto, fotografie ecc. La denuncia fatta alle Pubbliche Autorità servirà sicuramente a corroborare la serietà della pretesa del cliente. Grazie ancora per il commento e buone vacanze anche a Lei!

  2. avatar Francesco scrive:

    Nel caso di furti in hotel all’estero?

  3. avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

    Se il furto avviene in un hotel all’estero purtroppo la legge italiana potrà applicarsi solo se richiamata da altre leggi del paese straniero o da convenzioni internazionali. In caso contrario, si applicherà la legge del paese estero o, se esistenti, le disposizioni delle eventuali convenzioni internazionali.

    • avatar Francesco scrive:

      Come ha già detto “Roberto” questa rubrica è utilissima, anche perchè l’esposizione dei temi è chiara e scorrevole. Vorrei ritornare sul furto all’estero, con il proposito di esser utile ai lettori. Nel caso che ciò accada cosa consiglia di fare al turista? Di contattare un consolato, o altro?

      • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

        Gentile Lettore,
        la ringrazio molto per i complimenti alla rubrica, fa sempre piacere leggere impressioni così positive!
        Per quanto riguarda il furto in albergo all’estero, a meno che non si tratti di un furto veramente significativo dal punto di vista economico (situazione nella quale potrebbe essere effettivamente necessario rivolgersi alle autorità consolari), la cosa migliore da fare è denunciare subito il furto al Direttore dell’Hotel e alle locali autorità di polizia, indicando nel dettaglio tutti i particolari del caso (descrizione puntuale dell’oggetto rubato, data ora e luogo in cui è presumibilmente avvenuto il furto ecc.). Se, poi, la Direzione dell’Hotel si rifiuta di risarcire il danno, non resta che rivolgersi ad uno studio legale. Ci si può ovviamente rivolgere ad un avvocato del paese straniero, ma dubito che una persona in vacanza abbia voglia e tempo di trovare un avvocato in un paese straniero. E’ molto più semplice rientrare in Italia e rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per chiedere a lui di analizzare la questione dal punto di vista legale, di trovare la legge applicabile al caso concreto e di procedere di conseguenza.
        Spero di esserle stata utile!

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